Autor Subiect: Assegno di maternità per i nuovi nati: novità 2012 dall'Inps  (Citit de 380 ori)

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Assegno di maternità per i nuovi nati: novità 2012 dall'Inps
« : Februarie 20, 2012, 09:34:54 pm »
L'Istat apporta una rivalutazione degli assegni mensili di maternità dei comuni destinati alle mamme non lavoratrici, italiane, comunitarie o in possesso della carta di soggiorno, in caso di nascita.

L'assegno per il 2012 passa da 311,27 mensili per 5 mensilità a 324,79 euro e verrà corriposto alle famiglie con tre componenti con reddito Isee non superiore a 33.857 euro (indicatore della situazione economica equivalente).
Potranno beneficiarne anche le famiglie con affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento.

La notizia è stata data tramite un comunicato della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche della famiglia, ed è stata ufficializzata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L'assegno verrà versato dai vari comuni di residenza.
Ma come si può fare richiesta? In presenza dei requisiti la domanda andrà presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'ingresso nel nucleo familiare del bambino adottato.

Sul sito dell'INPS tutti i dettagli.
Sul sito dell'INPS si trovano anche tutte le informazioni per chi ha, invece, diritto all'assegno di maternità dallo Stato.
Questo assegno, pari a 1.916,22  euro in misura intera, può essere richiesto dalla madre anche adottante, dal padre anche adottante, dall’affidataria preadottiva, dall’affidatario preadottivo, dall’adottante non coniugato, dal coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva, dall’affidatario/a (non preadottivo/a) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

I requisiti richiesti per il diritto sono residenza in Italia e cittadinanza Italiana o di uno stato dell’Unione Europea ovvero in possesso della carta di soggiorno se cittadini extracomunitari. Può fare richiesta
la madre:
        - se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione
        - se ha svolto un'attività lavorativa di almeno 3 mesi e ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento, non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi
        - se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario dal rapporto di lavoro, deve poter far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto

Come richiedere gli assegni famigliari e per maternità al Comune