Per i cittadini appartenenti ad uno stato membro dell'Unione Europea che intendano soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a 3 mesi, è sufficiente richiedere il certificato di iscrizione anagrafica rilasciato dal Comune di abituale dimora. Nessuna formalità è richiesta per i cittadini comunitari e per i loro familiari stranieri per soggiorni di durata inferiore a 3 mesi.
Le istanze di richiesta di carta di soggiorno per cittadino dell’Unione Europea inoltrate prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30, si intendono archiviate. Per semplificare gli adempimenti a carico del cittadino, quest’ultimo dovrà richiedere al Comune dove ha abituale dimora l’iscrizione anagrafica esibendo o la ricevuta di presentazione dell’istanza di carta di soggiorno rilasciata dalla questura ovvero da Poste Italiane, e autocertificare la sussistenza delle condizioni di soggiorno previste dal richiamato decreto.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
http://www.interno.itDocumentazione da presentare per iscriversi in anagrafe ed ottenere l'attestazione di regolare soggiorno (si avverte che sono necessarie n.2 marche da bollo da € 14,62 ciascuna)
Per lavoratori subordinati:
1.Documento d'identità valido;
2.Contratto di lavoro;
3.Nulla osta sportello unico per l'immigrazione (per i cittadini della Romania e Bulgaria fino al 1° Gennaio 2008);
NB: il nulla osta non è richiesto per:
■Lavoro stagionale;
■Lavoro agricolo;
■Lavoro turistico alberghiero;
■Domestico ed assistenza alla persona;
■Lavoro edilizio e metalmeccanico;
■Dirigenziale e altamente specializzato
Per lavoratori autonomi:
1.Documento di identità valido;
2.Iscrizione alla CCIAA;
3.Partita IVA;
4.Codice fiscale;
5.Nulla osta dello sportello unico per l'immigrazione (per i cittadini della Romania e Bulgaria fino al 1° Gennaio 2008) vedi sopra.
Per chi è in possesso di idonei mezzi economici:
1.Documento di identità valido;
2.Dichiarazione, resa allo sportello, ai sensi degli artt. 46/47 DPR 445/2000di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art.9 comma 3 lettera b D.Lgs 6/2/2007 n.30 e di disporre per sè stesso e i propri familiari di risorse economiche sufficienti al mantenimento della famiglia con specifica delle fonti di reddito dichiarate;
3.Dichiarazione di eventuali altre entrate da parte dei familiari conviventi;
4.Assicurazione sanitaria:
sono ritenute valide le assicurazioni stipulate sia in Italia che all'estero di durata non inferiore ad 1 anno a copertura totale di rischi di malattia e infortuni;
sono validi i modelli E106, E120, E121, E109 rilasciati dallo Stato di provenienza in quanto trattasi di attestati comunitari che dando diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sostituiscono validamente la polizza;
non sono valide le tessere sanitarie europee (TEAM) rilasciate dal paese di provenienza.
Per gli studenti:
1.Documento di identità valido;
2.Dichiarazione, resa allo sportello, ai sensi degli artt.46/47 DPR 445/2000 di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 9 comma 3 lettera b D.Lgs. 6/2/2007 e di disporre per sè stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al mantenimento della famiglia con specifica delle fonti di reddito dichiarate;
3.Dichiarazione di eventuali altre entrate da parte dei familiari conviventi;
4.Certificato di iscrizione ad un Istituto pubblico o privato riconosciuto;
5.Assicurazione sanitaria:
sono ritenute valide le assicurazioni stipulate sia in Italia che all'estero di durata non inferiore ad 1 anno a copertura totale di rischi di malattia e infortuni;
sono validi i modelli E106, E120, E121, E109 rilasciati dallo Stato di provenienza in quanto trattasi di attestati comunitari che dando diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sostituiscono validamente la polizza;
non sono valide le tessere sanitarie europee (TEAM) rilasciate dal paese di provenienza.
Documentazione da presentare per iscrivere in anagrafe i familiari (si avverte che sono necessarie n.2 marche da bollo da € 14,62 ciascuna)
Per i familiari cittadini UE:
1.Documento di identità valido;
2.Documento che attesti la qualità di familiare a carico (atto originale tradotto e legalizzato dall'Autorità Consolare italiana nel paese di origine - tranne per i certificati plurilingue);
3.Attestato della richiesta di iscrizione del familiare cittadino dell'Unione.
Per i familiari cittadini non UE:
1.Passaporto valido;
2.Visto di ingresso;
3.Documento che attesti la qualità di familiare, o di familiare a carico (atto originale tradotto e legalizzato dall'Autorità Consolare italiana nel paese di origine - tranne per i certificati plurilingue);
4.Attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell'Unione Europea.
N.B.: per i familiari cittadini non UE il titolo di soggiorno è la Carta di Soggiorno che è rilasciata dalla Questura.
Per i familiari a carico o conviventi nel paese di provenienza o assistiti personalmente dal cittadino UE per gravi motivi di salute (art.3 Dlgs 30/2007):
1.Documento che attesti:
•la qualità di familiare, o di familiare a carico (atto originale tradotto e legalizzato dall'Autorità Consolare italiana nel paese di origine - tranne per i certificati plurilingue), oppure
•la relazione stabile registrata nel Paese dell'Unione;
2.Autodichiarazione del cittadino dell'Unione Europea della qualità di familiare a carico o convivente ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione avente autonomo diritto di soggiorno;
3.Assicurazione sanitaria:
sono ritenute valide le assicurazioni stipulate sia in Italia che all'estero di durata non inferiore ad 1 anno a copertura totale di rischi di malattia e infortuni;
sono validi i modelli E106, E120, E121, E109 rilasciati dallo Stato di provenienza in quanto trattasi di attestati comunitari che dando diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sostituiscono validamente la polizza;
non sono valide le tessere sanitarie europee (TEAM) rilasciate dal paese di provenienza.
4.Dichiarazione, resa allo sportello, ai sensi degli artt.46/47 DPR 445/2000 di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 9 comma 3 lettera b D.Lgs. 6/2/2007 e di disporre per sè stesso e per i propri familiari o conviventi di risorse economiche sufficienti al mantenimento della famiglia con specifica delle fonti di reddito dichiarate.
Il cittadino UE, lavoratore autonomo o subordinato, conserva il diritto di soggiorno quando:1.è temporaneamente inabile al lavoro per malattia o infortunio;
2.è in stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego;
3.è in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o si è trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno ed è iscritto presso il Centro per l'impiego;
4.segue un corso di formazione professionale.
Codice FiscaleIl codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. L'unico valido è quello rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Avere un codice fiscale semplifica alcuni processi burocratici, perciò consigliamo di farti fare il codice fiscale il prima possibile.
Tra altro il processo è semplice e veloce.
I cittadini ancora sprovvisti del codice fiscale possono presentarsi all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate con un documento di riconoscimento; per gli stranieri, occorre passaporto o permesso di soggiorno.