Circolare n. 10652 del 6 agosto 2009 Ministero dell’Interno Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze
http://www.immigrazione.biz/upload/Circolare_Modifiche_materia_Cittadinanza.pdfCircolare n. 11501 del 2 settembre 2009
http://www.immigrazione.biz/upload/circolare_cittadinanza_2_sett_09.pdf********************************************************************************************
http://www.burocraziaconsolare.com/cittadinanza-f12/dl-sicurezza-modifiche-per-cittadinanza-e-rimedi-t476.htm[e lung textul dar merita]
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze
Circolare Prot. 10652 del 06/08/2009
Roma
SIGG.RI PREFETTI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE
e, per conoscenza,
GABINETTO DELL’ON.LE MINISTRO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Oggetto: Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” - Modifiche in materia di cittadinanza.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009 è stata pubblicata la legge n. 94 del 15/07/2009, in vigore dall’8 agosto 2009, concernente “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” che reca tra l’altro alcune norme di modifica della attuale legge 5 febbraio 1992, n. 91, sulla cittadinanza.
La normativa in argomento infatti, con l’art. 1, comma 11, ha introdotto nuove disposizioni per quanto concerne le domande per matrimonio.
L’art. 5 nella nuova formulazione stabilisce che “il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi”.
La nuova norma porta quindi, per il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano che intende acquistare la cittadinanza italiana, il periodo di residenza legale in Italia da sei mesi ad almeno due anni dalla celebrazione del matrimonio, stabilendo altresì che il vincolo di coniugio deve permanere fino al momento dell’adozione del provvedimento.
Rimane la previsione dei tre anni dalla data del matrimonio per i residenti all’estero.
L’art. 5, come modificato dalla nuova legge, prevede inoltre che i predetti termini siano ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
L’art. 1 della nuova legge al comma 12 ha introdotto inoltre l’art. 9-bis in base al quale alle domande di cittadinanza, sia per matrimonio che per residenza - cosi come alle dichiarazioni di elezione, riacquisto e rinuncia - deve essere allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, che non potranno quindi più essere autocertificati anche da parte dei cittadini comunitari.
Il comma 2 del citato art. 9-bis stabilisce infine che le domande - così come le dichiarazioni di elezione, riacquisto e rinuncia - sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.
Si forniscono alcune indicazioni sull’applicazione delle nuove norme, in particolare per quanto riguarda le istanze il cui procedimento non si è ancora concluso alla data di entrata in vigore della legge.
ISTANZE IN ISTRUTTORIA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 94/2009
ISTANZE PER MATRIMONIO
A) ISTANZE PER LE QUALI RISULTA SCADUTO IL TERMINE BIENNALE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Alle istanze già presentate e ancora in istruttoria per le quali, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni normative, risulti decorso il termine biennale per la conclusione del procedimento, previsto dal combinato disposto degli art. 5 (nella precedente formulazione) e art. 8 della legge 91/1992 deve essere applicata la norma vigente al momento di presentazione della domanda.
Infatti, secondo la giurisprudenza costante, il richiedente, alla scadenza dei due anni dalla data di presentazione della domanda - termine di natura perentoria - diventa titolare di un diritto soggettivo pieno all’acquisto della cittadinanza italiana, tanto che, ai sensi del citato art, 8, comma 2, non è più possibile il diniego dell'istanza per i motivi previsti dall’art. 6 della legge n. 91/1992.
B) ISTANZE PER LE QUALI NON RISULTA SCADUTO IL TERMINE BIENNALE
Le istanze per le quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 94/2009, non sia ancora trascorso il termine biennale - come sopra evidenziato - previsto per la conclusione del procedimento, ricadranno nell’applicazione delle nuove disposizioni, atteso che il richiedente, in tali casi, non risulta essere titolare di un diritto soggettivo pieno.
Per dette fattispecie occorrerà verificare se, alla data di entrata in vigore della nuova legge, l’interessato risulti in possesso dei due anni di residenza legale dopo i matrimonio (o altri termini stabiliti dalla norma) nonché accertare se il vincolo matrimoniale non sia cessato al momento dell’adozione del provvedimento, acquisendo la relativa documentazione.
ISTANZE PER RESIDENZA
In ordine alle istanze per residenza per le quali risulti ancora in corso l’iter istruttorio, si fa presente che, qualora l’interessato non abbia ancora sostenuto il previsto colloquio, in tale sede lo stesso provvedere a consegnare la documentazione in originale, ove precedentemente autocertificata (che sarà scansionata a cura di codeste Prefetture).
Viceversa, nel caso in cui l’interessato abbia già sostenuto il suddetto colloquio, dovrà essergli richiesta, prima della notifica del provvedimento, documentazione in originale, ove precedentemente autocertificata.
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ISTANZE PRESENTATE DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 94/2009
1 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE
Alle predette istanze devono essere applicate integralmente le nuove disposizioni e pertanto si dovrà procedere ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge e acquisire, oltre ai consueti documenti originali (nascita e penale debitamente tradotti e legalizzati) la relativa documentazione concernente:
Per le istanze per matrimonio:
• regolarità della residenza, legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) da almeno due anni nel territorio della Repubblica dopo il matrimonio o altri termini previsti dalla norma;
• certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
• stato di famiglia attestante la presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Per le istanze per residenza:
• regolarità della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il periodo previsto dalla legge;
• composizione del nucleo familiare;
• certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
• redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali.
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2- CONTRIBUTO DI 200 EURO
Il contributo introdotto, di importo pari a 200 euro per le istanze di concessione della cittadinanza così come per le dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto o rinuncia, è da ritenersi applicabile solo alle istanze o dichiarazioni presentate dopo l’entrata in vigore della legge in argomento, in quanto riferito esclusivamente alle istanze e non al provvedimento concessorio conclusivo.
Per quanto riguarda il versamento, si fa riserva di comunicare le relative modalità non appena sarà perfezionato l’accordo con Poste Italiane S.p.A.
Pertanto gli Uffici riceveranno le istanze in argomento con riserva e con l’avvertimento che dovranno essere regolarizzate nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 60 giorni dalla presentazione.
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Si pregano le SS. LL. di voler disporre affinché il contenuto della presente circolare venga portato a conoscenza anche di tutti i Sigg. Sindaci dei Comuni del proprio ambito territoriale, per gli adempimenti di competenza.
Tornerà gradito un cortese cenno di assicurazione.
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[ deci ptr cererile depuse deja la data iesirii decretului de mai sus NU se platesc cei 200 euro ]
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poi :
Da tanto premesso si evince che solo alle istanze presentate dopo l’ 8 agosto 2009 saranno applicate integralmente le nuove disposizioni ( es.“” regolarità della residenza, legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) da almeno due anni nel territorio della Repubblica dopo il matrimonio o altri termini previsti dalla norma;…………….”). Poiché nulla si dice con riferimento alle istanze presentate prima dell’ 8 agosto 2009 ( requisito di legge rappresentato dalla residenza legale da almeno due anni ) è da ritenere che tale circostanza non sia da considerare come un requisito di legge tale da portare al rigetto della domanda.
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tradus : regula celor 2 ani de matrimonio se aplica DOAR celor care depun dosarul dupa decret, nu si celor dinainte, carora li se aplica vechea regula a celor 6 luni
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