www.poliziamunicipaleonline.itveicolo, acquistato in un paese comunitario, introdotto in Italia (in regime di importazione definitiva).
Per i veicoli nuovi (meno di 6 mesi dalla prima immatricolazione e meno di 6000 km) l'acquirente deve pagare lVA prima dell'immatricolazione definitiva in Italia. Questi veicoli possono essere dotati di documentazione provvisoria che gli consente di circolare solo per l'esportazione.
Ø In caso contrario si deve ritenere che vi sia violazione dell'articolo 93/7 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285 nel caso di veicoli nuovi
Ø Se non vi è stata comunicazione al PRA, entro 10 gg., dell'acquisto del veicolo si ha l'illecito amministrativo di cui all'art. 4 del R.D. 452/26
Il veicolo usato non è soggetto al pagamento dell'IVA e, se dotato delle proprie targhe originali, può circolare per un anno, altrimenti per il periodo di validità delle targhe provvisorie.
l'importazione definitiva per il codice della strada
l'articolo 132 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285
I veicoli immatricolati all'estero e quindi dotati di targhe estere definitive (non provvisorie, in quanto tale tipo di targa viene definito nel nostro codice come targa di riconoscimento e non di immatricolazione), intestati a persone che hanno trasferito la propria residenza in Italia, una volta esperite le formalità doganali (se prescritte) o il pagamento delle imposte dovute ai sensi del D.Lgs 331/93 art 53 per i veicoli immatricolati in un paese della Comunità (se dovute), possono circolare in Italia per un periodo non superiore ad un anno.
Per il codice della strada, la circolazione oltre tale periodo, integra la violazione di cui all'articolo 132 comma 1, punita ai sensi del comma 5 con lire 121.200. Non è richiamabile l'articolo 93 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285 neanche trascorso il termine indicato di un anno (Cass. Civ sez. I, 23 gennaio 1998, n.618)
La targa e la documentazione rimangono quelle del paese d'origine (a meno che i veicoli siano accompagnati da documentazione provvisoria, non si applica l'art. 132, ma le ipotesi precedenti) e quindi, ai fini del pagamento delle sanzioni al codice della strada si applica l'art. 207 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285 , che prevede il pagamento in misura ridotta brevi manu.
Non è mai invocabile, da parte del residente in Italia, il regime di importazione temporanea.
deci pe scurt: esti rezident in italia = orice masina aduci devine "importazione definitiva" deci ai maxim un an ca sa o inmatriculezi, altfel intri sub incidentza articolului
la circolazione oltre tale periodo, integra la violazione di cui all'articolo 132 comma 1, punita ai sensi del comma 5 con lire 121.200.
care iti da circa 500 euri de amenda
si cum politia are dreptul sa-ti sechestreze masina pana platesti amenda, e bafta ta , in fctie de situatie.
si inca o explicatie la legea de mai sus, ptr cine crede ca poate fi jmeker
viaggiando con auto estera, se fermati si deve immediatamente pagare la contravvenzione a pena del sequestro del mezzo o della patente; premesso che, se fatto in maniera continuativa, bisognerebbe avere validi e riscontrabili motivi da esibire ad un’eventuale contestazione da parte del fisco (per esempio un’attività all’estero che comporti un’oggettiva necessità di girare con auto di registrazione estera); premesso infine che, almeno nei Paesi della UE, stanno già organizzandosi per le notifiche internazionali con validità intraeuropea
deci regulile astea sint
"norocul" e ca politia e confuza la randul ei si ca de multe ori habar nu au ce si cum