Autor Subiect: Il contratto di soggiorno non serve più, ora lo dice la legge  (Citit de 125 ori)

Madalina_Reloaded

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Il decreto legge sulle semplificazioni manda definitivamente in  soffitta il modello Q. È sufficiente la comunicazione di assunzione   

Roma – 13 febbraio 2012 – Chi assume un lavoratore straniero non  deve più spedire il contratto di soggiorno (modello q) allo sportello  Unico per l’immigrazione, è sufficiente fare la comunicazione di  assunzione. Lo aveva già detto qualche mese fa il ministero  dell’Interno, da qualche giorno lo dice anche la legge. Secondo il testo unico sull’immigrazione, datore di lavoro e  lavoratore straniero devono stipulare un contratto di soggiorno (modello  q) con i dati di entrambi e le condizioni del rapporto di lavoro. In  più, il datore dichiara che il lavoratore ha un alloggio e si impegna a  rimborsare allo Stato le spese per un eventuale rimpatrio.

 Dallo scorso aprile, tutte queste informazioni sono però presenti  anche nella comunicazione obbligatoria di assunzione (modello Unificato  Lav). Per evitare inutili doppioni, a fine novembre il Viminale aveva spiegato in una circolare  che i datori di lavoro, comprese le famiglie che si avvalgono di colf,  badanti o babysitter, non dovevano più spedire il modello Q agli  Sportelli Unici.

 Il decreto-legge sulle semplificazioni  arrivato giovedì scorso in Gazzetta Ufficiale ha ribadito il contenuto  di quella circolare, dandogli forza di legge. Ecco, nel dettaglio, cosa  dice l’articolo 17 comma 1 del : DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5  (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo):

 “La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma  2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con  modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti  gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula  del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente  tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di  soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di  attività di lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis del testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme  sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25  luglio 1998, n. 286”.