http://www.inps.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B4740%3B4747%3B&lastMenu=4747&iMenu=1&iNodo=4747 disoccupazione ordinaria :
"CHE COS'è
E' un'indennita' che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati.
Spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati ne' dai lavoratori ne' dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.) se sono state raggiunte, a livello territoriale, le necessarie intese tra le parti sociali. Intese che dovranno essere poi recepite con decreto del Ministro del Lavoro entro il 31 marzo 2008.
Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni ecc.).
Per ottenerla bisogna essere assicurati all'Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro."
http://www.inps.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B4740%3B4747%3B4748%3B&lastMenu=4748&iMenu=1&iNodo=4748&lItem=4798LA DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI
A CHI SPETTA
Spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che:
nell'anno precedente abbiano lavorato almeno 78 giornate, comprese le festivita' e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternita' ecc.);
risultino assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.
Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate.